Analisi delibera del CICR del 3 agosto 2016
(Fonte Banca d'Italia)
L’anatocismo è il calcolo degli interessi sugli interessi che sono già maturati su una determinata somma di denaro. Gli interessi scaduti, in particolare vengono sommati al capitale e producono a loro volta interessi determinando una crescita della somma inizialmente dovuta.
L’anatocismo è disciplinato all’art. 1283 c.c. che stabilisce il generale divieto di anatocismo salvo specifiche eccezione (usi contrari, dal giorno della domanda giudiziale e accordo successivo alla loro scadenza e sempre che gli interessi siano dovuti da almeno un anno). L’anatocismo, inoltre, è previsto dall’Art. 120 co. 2 TUB(c.d. Testo Unico Bancario) il quale ne ribadisce il divieto e demanda al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) la disciplina attuati di dettaglio.
Le ultime novità normativo/regolamentari in materia di anatocismo sono dettate dalla Delibera del CICR del 3 agosto 2016 contenente le seguenti novità per il consumatore:
1. è ribadito il generale divieto di anatocismo
2. gli interessi attivi e passivi devono essere applicati con la stessa periodicità, comunque non inferiore ad un anno, e il termine per il calcolo è stabilito al 31 dicembre di ogni anno. Il periodo di riferimento per il calcolo degli interessi non più essere il trimestre. Sono fatti salvi eventuali periodi di calcolo più favorevoli al consumatore
3. gli interessi passivi vengono calcolati al 31 dicembre anche per i contratti stipulati in corso d’anno
4. gli interessi passivi diventano esigibili dal 1 marzo dell’anno successivo e al cliente deve essere concesso un termine di 30 giorni da quando diventano esigibili per il relativo pagamento
5. le banche devono dare separata evidenza al capitale e agli interessi
6. gli interessi passivi possono essere pagati immediatamente dal cliente che abbia disponibilità economica evitando ogni forma di capitalizzazione ovvero può essere autorizzato il relativo addebito sul conto corrente. In questo modo il debito principale si somma a quello principale ed è pagato attraverso una compensazione con l’eventuale saldo attivo presente sul conto alla data del 1 marzo oppure, in caso di saldo negativo, attraverso un ampliamento della somma oggetto di finanziamento.
7. in caso di addebito sul conto corrente, il cliente deve dare specifico ed espresso consenso all’operazione e può essere revocato in ogni momento
Il mancato pagamento del debito da interessi comporta per il consumatore le seguenti conseguenze:
1. segnalazione dell’esposizione debitoria alla Centrale Rischi
2. a partire dal 2018, le banche segnaleranno alla Centrale Rischi il mancato pagamento degli interessi nei confronti di tutti i clienti che non avranno dato l’autorizzazione all’addebito sul conto ovvero non avranno pagato in altro modo anche nel caso dispongano sul proprio conto di adeguata disponibilità economica.