Banche e morosità: nuova definizione di 'Default'
Dal 1° gennaio 2021 sono entrati in vigore, infatti, criteri più stringenti in base ai quali una banca può considerare “in default” il proprio correntista.
Sulla base della nuova definizione di default prevista dal Regolamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per le banche (articolo 178 del Reg. UE n. 575/2013), le banche e gli intermediari finanziari classificheranno i clienti come in default se il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni nel pagamento di un’obbligazione rilevante: per essere considerata rilevante basta che l’arretrato sia di appena 100 euro e superi l’1% dell’esposizione complessiva verso una controparte. Le due soglie, quella assoluta di 100 euro (500 per le imprese) e quella relativa dell’1%, devono valere entrambe, insomma, l’ammontare dell’arretrato deve superare tutte e due. Non sarà più possibile compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate.
Le novità, stando al testo del nuovo Regolamento, non riguarderebbero le segnalazioni alla Centrale Rischi, soggetta al controllo e vigilanza della Banca d’Italia. La nuova normativa, infatti non dovrebbe modificare le segnalazioni alla Centrale dei Rischi, utilizzate dagli intermediari nel processo di valutazione del merito di credito della clientela, bensì unicamente dovrebbe modificare le modalità di valutazione degli intermediari dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori dei propri clienti.
Esistono, tuttavia, anche altre banche dati creditizie gestite da soggetti privati e alle quali gli intermediari partecipano su base volontaria, i Sistemi di Informazione Creditizia (SIC), tipo Crif Eurisc, Experian, CTC, Assilea, che non sono soggetti né alla regolamentazione né alla supervisione della Banca d’Italia.
I nostri consulenti sono a disposizione per eventuali chiarimenti e/o assistenza e difesa. Non esitare a rivolgerti al nostro Sportello.