Compagnie aeree: disservizi e diritti dell'utente
La Carta dei Diritti del Passeggero è una guida pratica in cui l'Enac ha riassunto le informazioni utili per chi viaggia in aereo.
Stilata per la prima volta nel 2001 e distribuita in tutti gli aeroporti italiani, la Carta è stata poi aggiornata in 5 successive edizioni, con una tiratura complessiva di oltre mezzo milione di copie; la quinta versione è stata pubblicata nel 2005, in concomitanza con l'entrata in vigore di nuove norme in materia di ritardo e di cancellazione dei voli, per segnalare in particolare l'incremento dell'ammontare della compensazione pecuniaria dovuta dai vettori in caso di negato imbarco per overbooking, e l'introduzione di forme di compensazione ed assistenza in caso di cancellazione del volo o lunghi ritardi, nonché l'estensione di tali tutele ai passeggeri dei voli charter.
La normativa di riferimento è rappresentata dal Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il Regolamento (CEE) n. 295/91 e dal Decreto legislativo del 27 gennaio 2006, n. 69 recante “Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato”.
Le tutele si applicano:
1. ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario
2. ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, con destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo che non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale
Non si applicano:
1. ai voli in partenza da un Paese non comunitario con destinazione un Paese dell’UE operati da compagnie aeree non comunitarie. In questo caso le tutele sono quelle assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto.
Ha diritto a tali forme di tutela il passeggero che:
1. possiede un biglietto aereo (compresi quelli emessi nell’ambito di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali delle compagnie aeree o degli operatori turistici)
2. ha una prenotazione confermata
3. si presenta all’accettazione nei modi e nei tempi indicati per iscritto dalla compagnia aerea, dall’operatore turistico o da un agente di viaggio autorizzato oppure, in assenza di indicazioni, non oltre quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata Le tutele sono previste anche nel caso in cui la compagnia aerea o l’operatore turistico trasferisca il passeggero dal volo prenotato ad un altro volo, indipendentemente dal motivo.
Non ne ha diritto, invece, il passeggero:
1. che viaggia gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico (ad esempio i dipendenti delle compagnie aeree, delle agenzie di viaggio o dei tour operator)
2. cui viene negato l’imbarco per motivi di salute, di sicurezza o in caso di documenti di viaggio non validi
I disservizi contestabili alle compagnie aeree così come indicati nella Carta dei diritti del passeggero sono:
1. Prolungato ritardo
2. Cancellazione del Volo
3. Negato imbarco.
Per ogni disservizio, a determinate condizioni, e stabilito un rimborso - c.d. Compensazione pecuniaria - di importo variabile a seconda della distanza del volo interessato. La compensazione pecuniaria, in mancanza di corresponsione volontaria da parte del vettore aereo, dovrà essere richiesto mediante apposito reclamo.
I reclami devono essere presentati in primo luogo alle compagnie aeree con i quali il passeggero ha stipulato il contratto di trasporto.
Se non vengono fornite risposte adeguate entro sei settimane, si può presentare reclamo:
1. alle sedi Enac dell’aeroporto nazionale dove si è verificato l’evento, oppure dove il volo è atterrato per i disservizi avvenuti al di fuori dell’Unione europea, della Norvegia, dell’Islanda e della Svizzera
2. agli Organismi responsabili degli Stati dell’Unione europea, della Norvegia, dell’Islanda e della Svizzera per i voli in partenza e arrivo in quegli Stati
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