Articoli - Associazione dei Consumatori IL MELOGRANO
La Carta dei Diritti del Passeggero è una guida pratica in cui l'Enac ha riassunto le informazioni utili per chi viaggia in aereo.
Stilata per la prima volta nel 2001 e distribuita in tutti gli aeroporti italiani, la Carta è stata poi aggiornata in 5 successive edizioni, con una tiratura complessiva di oltre mezzo milione di copie; la quinta versione è stata pubblicata nel 2005, in concomitanza con l'entrata in vigore di nuove norme in materia di ritardo e di cancellazione dei voli, per segnalare in particolare l'incremento dell'ammontare della compensazione pecuniaria dovuta dai vettori in caso di negato imbarco per overbooking, e l'introduzione di forme di compensazione ed assistenza in caso di cancellazione del volo o lunghi ritardi, nonché l'estensione di tali tutele ai passeggeri dei voli charter.
Per leggere l'articolo completo cliccare sul seguente link: Compagnie aeree: disservizi e diritti dell'utente
L’Autorità Antitrust, con il provvedimento del 21 marzo 2018 reso nel corso dell’istruttoria contro i principali operatori del settore telecomunicazioni finalizzata ad accertare l’eventuale esistenza di accordi restrittivi della concorrenza, ha disposto la sospensione cautelare della determinazione di repricing comunicato agli utenti in occasione della rimodulazione della periodicità della fatturazione in ottemperanza alla L. n. 172/2017 e concernente l’aumento del costo del servizio telefonico dell’8,6%.
Leggi il nostro articolo completo cliccando sul seguente link: Sospensione cautelare Antitrust aumenti telefono
(Fonte Banca d'Italia)
L’anatocismo è il calcolo degli interessi sugli interessi che sono già maturati su una determinata somma di denaro. Gli interessi scaduti, in particolare vengono sommati al capitale e producono a loro volta interessi determinando una crescita della somma inizialmente dovuta.
L’anatocismo è disciplinato all’art. 1283 c.c. che stabilisce il generale divieto di anatocismo salvo specifiche eccezione (usi contrari, dal giorno della domanda giudiziale e accordo successivo alla loro scadenza e sempre che gli interessi siano dovuti da almeno un anno). L’anatocismo, inoltre, è previsto dall’Art. 120 co. 2 TUB(c.d. Testo Unico Bancario) il quale ne ribadisce il divieto e demanda al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) la disciplina attuati di dettaglio.
Le ultime novità normativo/regolamentari in materia di anatocismo sono dettate dalla Delibera del CICR del 3 agosto 2016 contenente diverse novità per il consumatore.
Leggi il nostro articolo completo cliccando sul seguente link: Analisi delibera del CICR del 3 agosto 2016
E' ATTIVO IL NUOVO SERVIZIO DI VERIFICA DELLE ANOMALIE BANCARIE. PER MAGGIORI INFORMAZIONI RIVOLGITI AL NOSTRO SPORTELLO
L'Associazione dei Consumatori "Il Melograno" ha il piacere di annunciare il nuovo servizio riservato ai propri iscritti di verifica delle anomalie bancarie nei rapporti regolati in conto corrente, carte revolving, mutui e/o leasing, e altri generi di finanziamento.
Le principali anomalie bancarie risocntrabili sono l'applicazione di interessi superiori al massimo consentito dai tassi soglia, l'anatocismo, la Commissione di Massimo Scoperto (CMS) senza definizione del criterio di calcolo e non pattuita espressamente e l'applicazione di interessi ultralegali non pattuiti.
Per maggiori informazioni rivolgiti al nostro Sportello.
L’Associazione dei Consumatori “IL MELOGRANO” sta seguendo i primi reclami contro le bollette di conguaglio dell’energia elettrica con i quali vengono richiesti i consumi dall’inizio della fornitura.
La Legga di Bilancio 2018 stabilisce che nei negozi di fornitura di energia elettrica il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. L’ARERA, Autority competente, con la delibera n. 97/2018/R/COM, ha inoltre stabilito che i venditori di energia elettrica devono favorire il corretto esercizio del diritto di prescrizione mediante un’apposita informativa in sede di fatturazione.
L’Associazione dei Consumatori “IL MELOGRANO”, purtroppo, sta riscontrando dai primi reclami effettuati che i diversi fornitori di energia elettrica omettono del tutto ogni informazione in merito alla prescrizione biennale dei loro crediti. Secondo noi, questo comportamento è dovuto al fatto che i venditori possono richiedere il pagamento dei crediti prescritti al consumatore ed è onere dell’utente finale eccepirne l’eventuale prescrizione con apposito reclamo.
Il consiglio, pertanto, dell’Associazione dei Consumatori “IL MELOGRANO” è quello di leggere sempre e attentamente la bolletta dell’energia elettrica, e in particolare, il periodo di fatturazione.
Per maggiori informazioni rivolgiti al nostro Sportello.
Aderisci anche tu alla pre-adesione gratuita per un’eventuale richiesta di rimborso nei confronti delle principali compagnie di telefonia e un operatore di pay-tv per avere implementato la fatturazione quadrisettimanale (ogni 28 giorni) ed entra a far parte di questa battaglia.
Le bollette ogni 28 giorni hanno generato gran confusione in capo ai consumatori, il più delle volte ignari della possibilità o meno di procedere con la richiesta dei relativi rimborsi.
I rimborsi collegati alle ingiunzioni dell’AGCOM sono momentaneamente sospesiin attesa della definizione del merito della controversia incardinata innanzi al TAR LAZIO. L’Associazione dei Consumatori “Il Melograno” sta comunque studiando ulteriori possibilità per i consumatori.
Quanto agli indennizzi automatici, le compagnie avranno tempo fino al 4 aprile 2018 per adeguare la propria fatturazione alla periodicità mensile. In caso di inottemperanza, l’Associazione dei Consumatori “Il Melograno” si attiverà nell’interesse dei consumatori che ne facciano richiesta per la relativa richiesta.
Il polverone sollevato dalle “bollette a 28 giorni” e, in particolare, il reiterato disinteresse delle compagnie di comunicazione elettronica coinvolte dei diritti degli utenti consumatori rende necessari alcuni chiarimenti sulla faccenda.
Clicca, per maggiori informazioni, sulla pagina del sito "Campagne" o rivolgiti al nostro Sportello.
Da giorni sui social si leggono notizie sull’incremento delle fatture dell’energia elettrica di circa 35 Euro dovuto a titolo di rimborso degli oneri generali di sistema non pagati dagli utenti morosi. Queste notizie, inoltre riportano, il consiglio sbagliatissimo di pagare solamente i propri consumi e di non saldare le voci incrementate.
Il consiglio, ormai diventato virale, è sbagliato, allarmistico e fuorviante!
Il mancato pagamento di parte delle fatture dell’energia, anche se motivato dalla corretta motivazione che “ognuno si paga i propri consumi”, comporta l’avvio delle procedure di sospensione delle relative forniture e ogni eventuale reclamo in merito sarebbe respinto.
Facciamo un po’ di chiarezza.
Il polverone è stato sollevato in seguito all'emanazione della delibera ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) numero 50/2018 dello scorso 1° febbraio.
È un testo che riguarda le relazioni tra fornitori (le società venditrici, quelle con cui stipuliamo un contratto) e distributori (i responsabili del trasporto dell'energia nelle abitazioni), e tra distributori e la CSEA e il GSE per i pagamenti degli oneri di sistema.
Quando un cliente non paga la bolletta elettrica non genera solo un buco nelle finanze del suo fornitore, ma provoca un danno anche al distributore che ha già anticipato di tasca sua gli oneri di sistema alla CSEA e al GSE, oneri che spettano, però, al cliente.
La delibera mette in piedi un meccanismo per restituire ai distributori una quota degli oneri che hanno già versato, ma che non potranno mai più incassare dai fornitori diventati insolventi perché in sofferenza economica (magari dovuta a vari motivi, tra cui la morosità dei loro clienti finali).
La delibera individua quali sono questi crediti irrecuperabili (sempre e solo relativi agli oneri di sistema) ed elimina dal computo tutti quelli che in un modo o nell'altro sono stati recuperati.
Gli oneri di sistema sono una voce di costo che copre tutte le spese che servono per mantenere in equilibrio il servizio elettrico o del gas e comprende, tra gli altri, anche l'importo pagato da ogni singolo consumatore per finanziare la produzione di energia da fonti rinnovabili. Come ha precisato la stessa Autorità, la delibera prevede che solo una parte limitata di questi oneri di sistema già versati dai distributori, ma non più recuperabili in altro modo, siano ammessi al meccanismo di recupero.
L’Autorità afferma, comunque, che nel breve-medio periodo (almeno un anno) non ci sarà nessun aumento in bolletta, e che se in futuro dovesse esserci, sarà irrisorio.
Sulla base di quanto detto, è sicuramente necessaria maggiore chiarezza da parte degli organi competenti, ma occorre evitare inutili allarmismi ed evitare di dare credito alle fuorvianti notizie circolanti sui social.
L’associazione dei Consumatori “Il Melograno” consiglia, pertanto, di recarsi presso un’associazione dei consumatori al ricevimento delle bollette al fine di ricevere ogni opportuno chiarimento.
La Legge di Bilancio 2018 e approvata con L. 27 dicembre 2017, n. 205 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2019, ha introdotto importanti novità e tutele per i consumatori.
Leggi il nostro articolo completo cliccando sul seguente link: Prescrizione dei conguagli della luce a 2 anni