Truffe Assicurazioni
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Truffe: l'Associazione dei Consumatori IL MELOGRANO fa respingere una richiesta di risarcimento per un sinistro stradale mai avvenuto
L'Associazione dei Consumatori IL MELOGRANO ha fatto rigettare una richiesta di risarcimento avanzata ai danni di un nostro iscritto per un sinistro mai avvenuto.
Il nostro iscritto viene contattato dalla propria compagnia di assicurazione al fine di rendere chiarimenti in merito a un sinistro che lo stesso avrebbe provocato circa un mese prima. Tale richiesta di chiarimenti, inoltre, non era corredata da una dettagliata descrizione della dinamica del sinistro né era resa nota l'identità dell'utente della strada che avrebbe asseritamente subito il danno del quale chiedeva il risarcimento.
IL MELOGRANO, grazie alla propria attività di assistenza, ha potuto verificare che la richiesta di risarcimento era stata avanzata, attraverso un perito di parte, da un utente della strada che negli anni aveva subito oltre una decina di sinistri. La dinamica, sebbene maldestramente spiegata, era altresì confermata dalla testimonianza di un passante, casualmente presente al momento del dichiarato sinistro.
La difesa condotta dall'Associazione dei Consumatori IL MELOGRANO nella procedura di risarcimento diretto attivata dalla compagnia di assicurazione dellutente della strada che si è dichiarato danneggiato dal sinistro è stata molto complessa ma essenziale per la dimostrazione della verità.
SINISTRI STRADALI, PROCEDURE DI RISARCIMENTO DIRETTO, E TRUFFE AI DANNI DELLE ASSICURAZIONI E DEGLI ONESTI CITTADINI: LA POSIZIONE DEL'ASSOCIAZIONE DEI CONSUMATORI IL MELOGRANO
Torna ad essere nuovamente attuale il pericolo delle frodi assicurative. Nell'ultimo anno abbiamo assistito a un incremento esponenziale dei sinistri stradali e, di conseguenza del rischio di frodi.
Le frodi assicurative trovano origine da un complesso sistema normativo e burocratico che ne rende molto difficile l'emersione anche grazie alla subodola attività di operatori in grado di archetettare finte dinamiche e di predisporre tutto il materiale probatorio occorrente ai fini dell'ottenimento del risarcimento.
La procedura di risarcimento diretto, introdotto dal D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 (c.d. Decreto Bersani), è disciplinato all'art. 149 del Codice delle assicurazioni private. La procedura è finalizzata a velocizzare l'iter per la liquidazione del danno in caso di sinistro stradale.
L'istanza va avanzata alla compagnia assicurativa del danneggiato, a tutto vantaggio dello stesso. L'assicurazione, quindi, provvede ad anticipare il risarcimento del danno per conto dell'impresa di assicurazione di controparte, salvo poi ottenere da quest’ultima un conguaglio forfettario secondo le regole stabilite dalla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (c.d. CARD), alla quale entrambe le compagnie devono aver aderito.
Chi riceve, pertanto, la richiesta di risarcimento dovrà fornire la prova - notevolmente difficile - di non aver provocato alcun sinistro. In caso di frode, ove la dinamica del sinistro è architettata postuma ed è corroborata da testimonianze e altro materiale probatorio più o meno articolato è molto difficile per l'onesto cittadino offrire tale prova liberatoria.
A ciò si aggiunge, che per prassi spesso diffusa, le compagnie di assicurazione, a determinate condizioni, liquidano facilmente i danni di importi modesti salvo poi ottenerne comunque il rimborso dalla compagnia di assicurazione dei danneggianti, con le relative conseguenze di carattere economico.
E'evidente la difficoltà di difesa quando viene attivata una richiesta di risarcimento per un sinistro mai avvenuto ma documentalmente provato.
L'Associazione dei Consuamtori IL MELOGRANO riconosce che la procedura di risarcimento diretto risulti essere utile e necessaria per velocizzare le liquidazioni di sinistri realmente esistiti e sulla cui dinamica non sussiste contradditorio tra il danneggiante e il danneggiato o comunque tra persone oneste.
Risulta, tuttavia, inefficace nel caso in cui l'asserito danneggiante si dichiara estraneo ai fatti. Tale procedura, infatti, non può costituire un facile rimedio per baipassare i rigidi oneri probatori necessari per ottenere un risarimento del danno in sede giudiziaria.
In tal modo si da ampio margine di soddisfazione ai tentativi di frode con grave danno per il sistema assicurativo in generale e per gli onesti cittadini.
Sarebbe, pertanto, auspicabile un nuovo intervento legislativo finalizzato alla revisione della procedura di risarcimento diretto e dell'intero sistema della liquidazione dei danni in conseguenza dei sinistri stradali